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3 Giugno 2023
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Coronavirus Fase 2, l’ordinanza di Zaia: obbligo di mascherina, ma non per chi fa sport

Obbligo di utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. È uno dei primi punti dei 22 articoli della nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione, Luca Zaia, il 3 maggio e che delimita, riprendendo il Decreto nazionale, cosa si può e cosa non si può fare nella cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

Ecco in sintesi quanto prescritto nell’ordinanza: Confermato l’obbligo di indossare la mascherina (oppure qualsiasi altro strumento che copra naso e bocca), e anche i guanti (oppure di avere con sè un liquido igienizzante), ogni qual volta si esce dalla proprietà privata. Unica eccezione quando si sta facendo attività fisica intensa, allora si può togliere la mascherina dalla faccia, purché la si tenga con sè e si sia pronti a indossarla non appena l’attività fisica diventi meno intensa. L’attività sportiva richiede sempre un distanziamento minimo doppio, cioè di due metri e non di uno, rispetto ad ogni altra persona.
Le misure di distanziamento previste tra le persone (un metro) non valgono tra conviventi. In auto, se non ci sono estranei, i conviventi possono sedere senza mascherina e senza osservare la distanza.

Gli spostamenti ora sono ammessi in tutto il territorio regionale. Le visite a congiunti sono ammesse se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Si possono raggiungere le seconde case, camper, barche, e anche verso altri beni, come auto d’epoca, anche per attività di normale manutenzione e controllo. Però lo spostamento autorizzato è “individuale”, cioè limitato alle persone strettamente necessarie ad eseguire le attività di manutenzione.
L’ordinanza stabilisce che è consentita la navigazione, riaprono parchi, giardini e ville pubbliche, e cimiteri. È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria (camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio). È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine.

Qui l’ordinanza: ordinanza 3 5 2020 (4)_03170437

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