Approvata questa mattina la Legge mediaticamente nominata “anti-moschee” in Commissione Urbanistica, cioè il testo unificato tra i due progetti di Legge, il n.41 presentato dalla Lista Tosi e il n. 66 presentato dalla Lega: “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni”. La Legge è il risultato della fusione di due proposte: quella redatta da Bassi e dagli altri consiglieri tosiani (Conte, Negro e Casali), depositata nei primi giorni di settembre 2015, ed un’altra analoga presentata da Lega Nord e Lista Zaia, arrivata a fine ottobre 2015.
Con questa proposta – spiega Andrea Bassi, consigliere regionale tosiano – si intende fornire alle amministrazioni comunali principi chiari e non interpretabili per l’insediamento di locali adibiti al culto. Negli ultimi anni – aggiunge Bassi – sono nati, senza alcuna regolamentazione, molti luoghi di culto o centri culturali che camuffavano in realtà veri e propri luoghi di preghiera. Non c’entra il diverso credo, è necessario che questi edifici siano disciplinati dal piano regolatore per inserirli solo dove il Comune ritiene siano compatibili e per evitare tensioni con il vicinato che, spesso all’improvviso, si trova a dover convivere con un importante attrattore di traffico e di problemi vari».
«Già con un emendamento a marzo 2015 – dice Bassi, vicecapogruppo della Lista Tosi – nella scorsa legislatura, avevo chiesto che gli edifici adibiti a luogo di culto fossero ubicati sul territorio attraverso il piano regolatore comunale. Un emendamento che allora fui costretto a ritirare per la contrarietà dell’Ncd allora decisivo per la maggioranza in termini numerici, ma che si avvia a diventare legge grazie all’approvazione di oggi in commissione».
«Nella nostra legge – prosegue il tosiano – sono previste precise caratteristiche e spazi, regole uguali per tutti i credo: agiamo quindi prevedendo regole e, di conseguenza, eliminando l’attuale situazione di anarchia in materia. Uno strumento normativo che parifica gli immobili destinati al culto a quelli usati da associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali».