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1 Aprile 2023
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Volo cancellato: tour operator condannato a pagare 900 euro per «danno da vacanza rovinata».

catullo

Volo cancellato, vacanza rovinata. Ed il giudice condanna il tour operator a pagare 900 euro ad una veronese per «danno da vacanza rovinata».

È quanto deciso dal Giudice di Pace di Verona che, con una sentenza del 20 giugno resa pubblica oggi da Adiconsum Verona, ha riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria e al risarcimento del «danno da vacanza rovinata, in quanto i disagi del rientro, impedendo il raggiungimento della finalità di svago tipica della vacanza, di per sé cagiona un danno di natura non patrimoniale», di cui il legislatore riconosce la risarcibilità per l’art. 47 del Codice del turismo per un totale di 900 euro.

Il Giudice di Pace ha condannato il tour operator per aver cancellato il volo Mombasa – Milano di rientro dalle vacanze di due settimane in Kenya, riconoscendo il diritto della signora veronese ad essere risarcita per i disagi subiti nel volo di ritorno che avveniva con una durata complessiva di 18 ore (anziché 9 ore, come definite da contratto), con due scali, uno dei quali costringeva ad un lungo tempo d’attesa durante il periodo notturno presso l’aeroporto di Roma Fiumicino.

«Il giudice non ha fatto altro che applicare la normativa comunitaria presente nel Regolamento Comunitario. n. 261/2004 – precisa Silvia Caucchioli, legale di Adiconsum Verona che ha seguito il caso della turista veronese -, il quale pone un sistema di regole a protezione del passeggero per voli aerei, sia di linea, che inclusi in pacchetti turistici. Il regolamento predispone a carico del vettore aereo o del tour operator misure idonee a tutelare il passeggero nelle ipotesi di negato imbarco, cancellazione o di ritardo prolungato del volo».

In caso di cancellazione del volo, il turista ha diritto: alla scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto (entro 7 giorni) o alla riprotezione su un volo alternativo, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento; all’assistenza con particolare attenzione nei casi in cui il passeggero si trovi in condizione di mobilità ridotta o alla compensazione pecuniara. La compensazione è dovuta in relazione alla tratta aerea e alla distanza chilometrica. Nel caso in cui la tratta superi i 3.500 km l’importo riconosciuto a titolo di compensazione ammonta a 600 euro per ciascun passeggero.

«La Corte di Giustizia Ue – aggiunge Caucchioli – ha recentemente stabilito che la compensazione pecuniaria deve essere riconosciuta al passeggero da parte della compagnia aerea anche in caso di ritardo superiore alle tre ore. In tale caso l’orario di arrivo effettivo di un volo corrisponde al momento in cui si apre almeno un portellone dell’aereo e dunque i passeggeri possono riprendere le loro attività».

«La cancellazione del volo – conclude l’avvocato – ha costretto la viaggiatrice a sopportare condizioni di trasporto diverse e ben peggiori rispetto a quelle pattuite (ritardi, scali in vari aeroporti, lunghe attese in aeroporto), sottoponendole ad uno sforzo fisico inaspettato che nulla ha a che vedere con la finalità ricreativa prevista dal programma contrattuale. I viaggiatori devono sempre reclamare in caso di cancellazione e ritardo nei voli ed, in tal modo, è possibile ottenere il risarcimento per i disagi subiti».

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